Articolo scritto per il N° 1 della rivista Microfinanza
Dopo Francia e Romania, anche l’Italia approva la legge sul microcredito e si conferma, così, all’avanguardia in Europa in materia di inclusione finanziaria e sociale.
L’occasione legislativa è stata quella offerta dall’approvazione del D.Lgsl. del 19 settembre 2012 n°169, che recepisce le novità introdotte nel Testo Unico Banche (T.U.B.): gli artt. 111 e 113 contengono le disposizioni relative al microcredito[1].
Il microcredito è universalmente conosciuto come uno strumento di credito, alternativo a quello tradizionale, utilizzato per lo più in Paesi in via di sviluppo per combattere la lotta alla povertà estrema.
Nei Paesi industrializzati, la crisi economica e finanziaria ha attirato l’attenzione dei policy maker verso forme di finanza inclusiva ad orientamento etico. L’Italia ha fatto leva sulla propria tradizione di credito sociale – quale quella del credito cooperativo, delle MAG, delle Casse Peote – per definire una normativa specifica del microcredito e porsi, nell’ambito dei Paesi del G8/G20, come “Paese pilota” in materia di credito inclusivo.
In termini di tecnica legislativa, il nuovo quadro normativo ha dovuto recepire i tratti tipici del microcredito e contestualizzarli nelle riserve di legge riconducibili all’attività bancaria e finanziaria; le caratteristiche del microcredito risentono, pertanto, di tale esigenza, che il legislatore ha rispettato, sia circoscrivendo il perimetro operativo del prodotto microcreditizio, sia prevedendo una nuova categoria di intermediario avente come oggetto sociale esclusivo il microcredito.
Nello specifico, l’articolo 111 fissa i caratteri oggettivi del microcredito (importi e servizi accessori), quelli soggettivi (beneficiari e intermediari abilitati all’erogazione) e le condizioni economiche (tassi di interesse e garanzie); l’art. 113 il quadro di vigilanza degli operatori e del mercato.
I caratteri oggettivi del microcredito in Italia
Il microcredito in Italia assume due forme: il microcredito per la microimprenditorialità, destinato al lavoro autonomo ed alla microimpresa; il microcredito sociale, volto a soddisfare i bisogni primari di carattere economico e sociale delle persone fisiche. Il primo non può superare la soglia dei 25 mila euro; per il secondo, l’importo massimo erogabile è fissato pari a 10 mila euro.
I microcrediti devono, tassativamente, essere accompagnati dalla prestazione di servizi ausiliari di assistenza; nel caso di microcredito in favore del lavoro autonomo e della microimpresa, devono essere previsti, insieme al prestito, anche servizi di monitoraggio.
I caratteri soggettivi del microcredito in Italia
Possono essere beneficiari del microcredito per l’imprenditorialità le persone fisiche, le società di persone, le società a responsabilità limitata semplificata, le associazioni e le società cooperative che intendano avviare, o esercitare, un lavoro autonomo o una microimpresa; sono destinatari del microcredito sociale le persone fisiche che versano in condizioni di ingente vulnerabilità economica o sociale.
Dal lato dell’offerta, oltre agli intermediari finanziari tradizionali e alle Casse Peote, sono abilitate all’attività microcreditizia due nuove categorie di soggetti: gli operatori di microcredito e le istituzioni senza fini di lucro.
Gli operatori di microcredito sono soggetti iscritti in un apposito elenco, tenuto dall’Organismo indicato all’art. 113; per loro, l’attività microcreditizia costituisce oggetto sociale esclusivo. L’iscrizione e l’operatività di tali soggetti all’albo è subordinata al rispetto di una serie di requisiti tra i quali, la forma societaria, una dotazione minima di capitale, la presentazione di un programma di attività ed il rispetto, da parte dei soci e degli esponenti aziendali, di determinati requisiti di onorabilità e professionalità.
Il legislatore ha previsto che, nel rispetto di alcune condizioni, possano erogare microcredito anche i soggetti giuridici senza fine di lucro; tuttavia, tali soggetti sono abilitati all’erogazione dei soli microcrediti sociali.
Le condizioni economiche
Circa le condizioni economiche, il legislatore ha ritenuto opportuno inserire nel testo della norma due previsioni, riferite alle garanzie ed ai tassi di interesse.
Con riferimento al primo aspetto, è esclusa la possibilità che i microcrediti siano assistiti da garanzie reali.
In merito ai tassi di interesse, si è adottato un approccio intermedio tra quello tipico di una vigilanza amministrativa e quello di una vigilanza prudenziale. In generale, il microcredito non è soggetto a specifiche soglie massime di tasso; si applica, comunque, anche al microcredito, la normativa antiusura.
E’ previsto, tuttavia, che il microcredito sociale erogato dagli operatori di microcredito debba essere sempre offerto a condizioni economiche più favorevoli di quelle di mercato. Ai microcrediti sociali concessi dai soggetti senza fini di lucro, devono essere applicati tassi d’interesse che permettano il solo recupero delle spese sostenute per l’erogazione del finanziamento.
Il quadro della vigilanza
Gli intermediari finanziari abilitati possono comunque erogare microcredito senza dover ricorrere ad una autorizzazione specifica; in tal caso, sono soggetti agli obblighi di vigilanza tipici della loro attività ed il microcredito non determinerà per questi specifici regimi di vigilanza.
Per gli operatori di microcredito che svolgono l’attività microcreditizia come oggetto esclusivo, si profila un regime di vigilanza ad hoc. L’articolo 113 affida, temporaneamente, alla Banca d’Italia la vigilanza su di essi, come pure la tenuta di un apposito elenco in cui questi devono iscriversi.
La costituzione di un Organismo di vigilanza specifico per il settore microcreditizio è condizionata all’eventuale sviluppo del mercato microcreditizio che possa assicurare l’autosostenibilità di un nuovo soggetto vigilante: gli iscritti saranno tenuti al versamento di un contributo, entro la soglia del cinque per mille dei prestiti erogati.
L’impatto dell’azione di vigilanza è strettamente correlato alla definizione dei Regolamenti di attuazione della norma primaria. Sono questi a dettare la specificità dei tradizionali compiti di vigilanza informativa ed ispettiva. Per le caratteristiche tipiche del mercato microcreditizio, è presumibile che l’azione di vigilanza sia fortemente orientata in favore di obblighi di trasparenza e di tutela del cliente, piuttosto che di obblighi riconducibili a indici di bilancio.
La norma ed il suo futuro
Il legislatore italiano ha dimostrato una singolare sensibilità considerando l’attività microcreditizia una variabile chiave per stimolare forme di auto impiego e di affrancamento dalla povertà e dalla esclusione finanziaria. L’approvazione di una normativa di settore è il primo passo affinché il mercato del microcredito possa svilupparsi in un contesto di trasparenza e di correttezza di comportamento degli intermediari.
L’effettiva operatività della normativa sarà occasione per verificare la correttezza delle scelte regolamentari. Tuttavia, alcuni spunti di riflessione possono essere anticipati.
Sarà importante valutare, in primo luogo, l’impatto della normativa sui possibili upscaling e downscaling delle diverse istituzioni interessate; ciò anche in ragione della riforma complessiva del T.U.B.
Sarà necessario, anche, monitorare come il mercato interpreterà la scelta del legislatore di prevedere, solo per gli operatori di microcredito, il doppio binario combinato del microcredito per l’imprenditorialità e del microcredito sociale: occorre evitare che il microcredito sociale si traduca in un surrogato del credito al consumo.
Di difficile interpretazione, applicazione e monitoraggio le previsioni di un mercato del microcredito sociale calmierato nei tassi e nelle condizioni economiche; esiste, al riguardo, una esigenza strutturale di trovare benchmark adeguati per il mercato microcreditizio, e per la finanza etica in generale.
Infine, in un’ottica di vigilanza, emerge con forza l’utilità di immaginare una diversa forma di sostenibilità del futuro Organismo di vigilanza, come pure la necessità di richiedere a tutti gli intermediari, oltre che agli operatori di microcredito, informazioni di natura quantitativa e qualitativa che vadano oltre i tradizionali flussi informativi richiesti da Banca d’Italia per il credito tradizionale: è d’obbligo costruire un data base specifico del mercato del microcredito.
In queste, e in altre e diverse sfide, occorre uno sforzo di coraggiosa innovazione metodologica e di fruttuosa collaborazione tra Istituzioni ed operatori.
[1] Le norme sul microcredito sono state introdotte in Italia con il D.lgs. del 13 agosto 2010, n. 141, il quale ha modificato il Testo Unico Bancario (D.lgs. 1 settembre 1993, n. 385 – T.U.B.) inserendo, negli articoli 111 e 113, le disposizioni riguardanti il settore microcreditizio. Nel 2011, il D.lgs. 141/2010, e gli artt. 111 e 113, sono stati oggetto di una consultazione pubblica volta ad apportare modifiche e integrazioni alla proposta regolamentare iniziale. Dette modifiche sono intervenute con il D.lgs. del 19 settembre 2012 n.169.